L’Autorità Nazionale Anticorruzione adotta i seguenti nuovi orientamenti in materia d’inconferibilità e incompatibilità:
– non rileva, ai fini dell’inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, ex art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, la concessione della sospensione condizionale della pena (orientamento n. 58);
– ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 39/2013, negli enti locali, gli incarichi di responsabile dei servizi e degli uffici, conferiti ai dipendenti, laddove comportino l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono qualificabili come incarichi dirigenziali (orientamento n. 59);
– la dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 deve essere presentata all’amministrazione presso il quale è conferito l’incarico dirigenziale (orientamento n. 60);
– non sussiste una causa di inconferibilità o di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 nel caso di conferimento ad un medesimo soggetto degli incarichi di Presidente del consiglio di amministrazione e di Direttore generale di un ente di diritto privato in controllo pubblico. Resta nella discrezionalità dell’ente ogni scelta in merito, tenuto conto, altresì, di eventuali profili problematici quali potenziali conflitti di interesse (orientamento n. 61);
– ai sensi dell’art. 8, co. 4 del d.lgs. n. 39/2013 non può essere conferito l’incarico di direttore generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo di un’azienda sanitaria locale a coloro che nei tre anni precedenti abbiano ricoperto la carica di amministratore di un Istituto di ricovero e cura (IRCSS), in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico regionale (orientamento n. 62).