Pubblichiamo i recentissimi orientamenti adottati dall’A.N.AC.:

  • la legge 7 aprile 2014, n. 56, nella parte in cui definisce il sistema delle città metropolitane e ridefinisce il sistema delle province e detta disposizioni in materia di funzionamento e organizzazione di tali enti, non introduce alcuna deroga al regime delle incompatibilità e inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 (orientamento n. 70);
  • sussiste l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, di un incarico dirigenziale conferito prima del 4 maggio 2013, nel caso in cui nei confronti del destinatario di tale incarico sia stata emessa una sentenza, anche non definitiva di condanna, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del codice penale, anteriormente all’entrata in vigore della citata norma (4 maggio 2013), rappresentando “tale preclusione non un effetto penale o una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto di natura amministrativa che, in applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 11 delle preleggi sull’efficacia della legge nel tempo, regola naturaliter le procedure amministrative che si dispieghino in un arco di tempo successivo” – Cons. St., sez. V, 6 febbraio 2013, n.  695 e Corte cost., sent. nn. 40/1992 e n. 114/1998 – (orientamento n. 71);
  • nei confronti di un dirigente che sia stato condannato con sentenza di primo grado, per il reato di peculato, deve trovare applicazione, in primo luogo, la sospensione obbligatoria dello stesso, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge n. 97/2001, pertanto, allo stesso non può essere conferito un incarico diverso da quello che comporta l’esercizio delle competenze di amministrazione e di gestione (orientamento n. 72);
  • l’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 si applica a tutti i pubblici dipendenti – ivi compresi quelli assunti con un contratto a tempo determinato – che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (orientamento n. 73);
  • il segretario comunale gode della tutela di cui all’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e, ove sia venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, può effettuare la segnalazione anche al Sindaco o al Presidente della Provincia, nelle forme e con gli accorgimenti che ciascuna amministrazione è tenuta a prevedere nel proprio piano triennale di prevenzione della corruzione (orientamento n. 74);
  • le disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 non si applicano ai componenti di un organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull’attività di un ente, in quanto le suddette disposizioni attengono ad incarichi di livello o di funzione dirigenziale (caso relativo al collegio sindacale di un’azienda sanitaria locale) (orientamento n. 75);
  • non sussiste l’inconferibilità di cui all’art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 tra l’incarico di assessore comunale di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e la carica di presidente senza deleghe gestionali di un ente di diritto privato in controllo pubblico e, nello specifico, di una fondazione sottoposta a controllo da parte del medesimo comune (orientamento n. 76);
  • sussiste l’ipotesi di inconferibilità di cui all’art.7, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 39/2013, tra l’incarico di Presidente e Amministratore delegato del Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), in quanto carica equiparata a quella di un amministratore di ente pubblico di livello comunale, con la carica di componente della giunta o del consiglio del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico (orientamento n. 77);
  • nel caso in cui sussista un conflitto di interessi anche potenziale, l’obbligo di astensione dei pubblici dipendenti di cui all’art. 6 bis, della legge n. 241/1990 costituisce una regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni (orientamento n. 78);
  • ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 39/2013, sono annoverabili nella categoria degli “enti di diritto privato in controllo pubblico” le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano le funzioni elencate nell’art. 1, comma 2, lettera c) del citato decreto e in cui, alternativamente, le pubbliche amministrazioni esercitano un controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. oppure hanno il potere di influire fortemente sull’attività dell’ente, attraverso il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi dell’ente (orientamento n. 79).

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