L’Autorità Nazionale Anticorruzione adotta nuovi orientamenti:

  • Non sussiste l’incompatibilità di cui all’art. 10, co. 2 del d.lgs. n. 39/2013 tra l’incarico di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione e lo svolgimento di un’attività professionale, proprio della medicina convenzionata assunta o mantenuta dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado (ipotesi relativa ad una farmacia convenzionata) – (orientamento n. 50/2014);
  • Sussiste l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 tra l’incarico di amministratore di ente pubblico (componente del consiglio direttivo di un ACI locale) e lo svolgimento in proprio di un incarico professionale (commercialista) ancorché conferito e retribuito da una società controllata al 100% dallo stesso ACI – (orientamento n. 51/2014) ;
  • Non ricorre una causa di incompatibilità prevista dal decreto legislativo n. 39/2013, tra un incarico dirigenziale (dirigente di un consorzio di bonifica) conferito prima dell’entrata in vigore del citato decreto (4 maggio 2013) e la carica di assessore comunale conferita successivamente all’entrata in vigore del citato decreto, versandosi in tale ipotesi in una fattispecie regolata dall’art. 29 ter della l. n. 98/2013 – (orientamento n. 52/2014);
  • Nell’ambito del rinnovo di funzioni dirigenziali in un comune, il responsabile della prevenzione della corruzione, qualora emergano cause di inconferibilità di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, che sebbene esistenti ab origine non fossero note all’amministrazione, è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico. (PNA All. 1, par. B. 8, p. 50) – (orientamento n. 53/2014);
  • Non rileva ai fini dell’inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, ex art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, la concessione della sospensione condizionale della pena (Corte cost., 31 marzo 1994, n. 118; Corte cost., 3 giugno 1999, n. 206) – (orientamento n. 54/2014);
  • Ai sensi dell’art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 39/2013, le cause di inconferibilità cessano di diritto laddove intervenga, per il medesimo fatto, una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, sia pure per prescrizione, restando comunque ferme le ragioni di opportunità e di cautela (previste dalla delibera n. 14/2013 di questa Autorità) che sconsigliano il conferimento di incarichi a coloro che sono stati raggiunti da precedenti condanne venute meno successivamente per intervenuta prescrizione – (orientamento n. 55/2014).

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