Con la deliberazione n. 144 del 7 0ttobre 2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce importanti chiarimenti sulla corretta applicazione dell’art. 14 del D.lgs n. 33 del 2013, relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico.

Com’è noto, la richiamata disposizione del decreto trasparenza prevede che le pubbliche amministrazioni devono provvedere a pubblicare i seguenti documenti e informazioni relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale:

l) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

f) la dichiarazione reddituale e patrimoniale, anche del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta , fratelli, sorelle), ove gli stessi vi consentano.

Undici gli argomenti chiariti con la Delibera-n-144 del_2014:

1. l’ambito soggettivo di applicazione del decreto n. 33 del 2013, con riferimento alle pubbliche amministrazioni, dopo le modifiche introdotte all’art. 11 dall’art. 24-bisdall’articolo 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014: rientrano nell’ambito soggettivo, oltre alle pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165 e le Autorità indipendenti, di applicazione tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici; per quest’ultimi, chiarisce l’Autorità, ” I requisiti «istituiti», «vigilati» e «finanziati» dalla pubblica amministrazione» e i poteri riconosciuti alla pubblica amministrazione di nomina degli amministratori degli enti in questione, vanno consideraticome indici di pubblicità che, anche alternativamente, possono determinare il carattere pubblico di unente e, quindi, la piena applicabilità della disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cuiall’art. 1, comma2, del d.lgs. 165/2001″;

2. gli obblighi di pubblicazione dei suddetti organi: fra cui reintrano alcuni dati personali, relativi alla situazione patrimoniale e ai compensi percepiti in ragione delle cariche e degli incarichi attribuiti, da trasmettere alla propria amministrazione ai fini della pubblicazione sul sito ufficiale della medesima;

3. l’individuazione degli «organi di indirizzo politico» cui si applicano le disposizioni in esame in ” tutti gli organi, elettivi o meno, espressione di rappresentanza politica o meno, che comunque, all’interno della propria amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzogenerale, che può essere qualificato come “indirizzo politico-amministrativo”, sull’organizzazione e sull’attività dell’ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti”, quali, ad esempio, “l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzodell’ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione didirettive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e delconto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di pianidi attività e di investimento”;

4.  l’individuazione di tali organi nelle amministrazioni pubbliche prive di organi di indirizzo politico-amministrativo ovvero con organi collegiali privi di poteri di indirizzo, come ad esempio le istituzioni scolastiche, dove mancano, o le università statali, dove, inccvece, sono da identificare nel rettore, senato accademico e consiglio di ammiistrazione, o le agenzie fiscale, dove viene espresso l’avviso che “considerate le competenze attribuite ai componenti del comitato di gestione, si ritiene di ricondurre quest’ultimi adorgani di amministrazione e gestione sottoposti, quindi,agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 15 del decreto” e non all’art. 14;

5. l’applicazione dell’art. 14 ai comuni, con la soluzione che “sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per i componenti degli organi di indirizzo politico in tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1; Quanto alle forme associative di comuni [….] l’obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico delle stesse se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti”;

6. la decorrenza dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14, da “intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 aprile 2013)”;

7.  le modalità di attuazione degli obblighi di pubblictà con riferimento alle dichiarazioni reddittuali e patrimoniali del coniuge e dei parenti entro il secondo grado;

8. i soggetti destinatari delle sanzioni per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, individuati esclusivamente nei componenti degli organi di indirizzo politico, con esclusione di coniuge e parenti;

9. i dati e le informazioni da pubblicare, precisati in un apposito elenco allegato alla medesima deliberazione n. 144;

10. la decorrenza dell’efficacia con la pubblicazione della deliberazione sul sito dell’autorità (www.anticorruzione.it), avvenuta il 20 ottobre 2014;

11. la valutazione di alcune crititcità emerse nel corso della prima applicazione dell’art. 14  in esame, anche ai fini di una rivisitazione della disciplina vigente.

avv. Giuseppe Pnassidi

 


Stampa articolo