L’art. 83, comma 5, stabilisce che: “per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro finale l’offerta più vantaggiosa”.

Secondo il Consiglio di Stato, la norma demanda alla stazione appaltante l’individuazione del giusto equilibrio fra merito tecnico e convenienza economica delle offerte, e quindi l’articolazione dei punteggi attribuibili in relazione alle diverse voci.

Il legislatore rimette, pertanto, alla stazione appaltante la facoltà di determinare i criteri di valutazione delle offerte, precisando che questi vanno prefissati nella lex specialis e ciò al fine di consentire a tutti i partecipanti alla procedura di aver sin dall’inizio contezza di tutti gli elementi che incidono sulla partecipazione, sulla valutazione delle offerte e, quindi, in ultima analisi sull’aggiudicazione.

In conclusione, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante predeterminare l’incidenza del prezzo, in rapporto alla qualità della proposta, nella valutazione dell’offerta.

Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2014, n. 1537; Pres. Caringella, Est. Atzeni


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