Il Consiglio di Stato è chiamato a chiarire se l’art. 38, c. 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006 imponga, a pena di esclusione, la dichiarazione di pregresse risoluzioni contrattuali anche da parte di stazioni appaltanti diverse da quella che bandisce l’appalto all’esame.

I giudici amministrativi ritengono che si tratta di dichiarazione/prescrizione essenziale che prescinde dalla stazione appaltante, la stessa o altra, perché attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono agli appalti e ai rapporti con la stazione stessa, né rilevano validi motivi per non effettuare tale dichiarazione, posto che spetta comunque all’Amministrazione la valutazione dell’errore grave che può essere accertato con qualsiasi mezzo di prova.

Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2014, n. 2289; Pres. Cirillo, Est. Stelo


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