Secondo il Consiglio di Stato l’attività di giudizio in cui si estrinsecano le valutazioni della commissione in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta ha carattere essenzialmente tecnico ed è finalizzata non già alla ricerca di singole inesattezze dell’offerta, ma ad accertare la sua attendibilità o inattendibilità nel suo complesso, affinchè offra sufficienti garanzie di affidabilità ai fini della corretta esecuzione dell’appalto.

A fronte di tale tipo di discrezionalità, il sindacato giurisdizionale attiene principalmente ad un controllo di tipo estrinseco, ossia limitato alla valutazione di figure sintomatiche di eccesso di potere per travisamento dei fatti, arbitrarietà, carenza o illogicità della motivazione ed è volto ad accertare che questa sia congrua e dettagliata e dia conto di tutti gli elementi dell’offerta e delle ragioni per le quali essa venga considerata inattendibile, mentre può essere esteso a profili intrinseci solo quando venga in rilievo un vizio che attiene alla palese scorrettezza dell’operazione tecnica o del procedimento applicativo eseguiti (ex multis, Cons. Stato Sez. IV, 30.5.2013, n. 2956 Sez. V, 18-4-2012, n. 2257; 22-2-2011, n. 1090; Sez. IV, 22-03-2005, n. 1231).


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