Secondo il Consiglio di Stato la revoca di una procedura contrattuale non ancora sfociata in aggiudicazione può essere fonte di responsabilità precontrattuale.
I giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n. 8771 del 15 luglio 2013 [1], confermano un orientamento ormai consolidato, ribadendo che gli atti del procedimento di gara, in quanto preordinati alla conclusione del contratto, sono al tempo stesso configurabili anche quali atti di trattativa e di formazione progressiva del contratto stesso, e come tali rilevanti anche ai sensi dell’art. 1337 cod.civ., che impone alle parti di comportarsi seconodo buona fede.
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