Secondo il T.A.R. per il Lazio, dall’esame delle disposizioni contenute negli artt. 73 e 77 del decreto legislativo n. 163 del 2006 non è dato scorgere, nella fase di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di gara, alcuna formalità da rispettare, atteso che la domanda può essere presentata anche per telefono o per via elettronica.

Inoltre, in sede di valutazione delle domande di partecipazione oggetto di esame è soltanto la documentazione atta a dimostrare la capacità tecnica, economica ed i requisiti morali dei partecipanti, i quali possono essere semplicemente dichiarati, per cui vengono valutati dalla stazione appaltante, ai fini dell’eventuale ammissione alle offerte, in modalità non pubblica.

Peraltro tutta la giurisprudenza citata dalla Società ricorrente, compresa la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 31 del 2012 non riguarda la fase di presentazione delle domande di partecipazione, bensì quella di presentazione delle offerte, permeata, a differenza della prima, dal principio di pubblicità delle sedute.

T.A.R. per il Lazio, sez. prima bis, 25 luglio 2013, n. 7636

 


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