Secondo il Consiglio di Stato, in ragione dell’assenza di specifiche contrarie indicazioni normative, deve ritenersi che successivamente all’entrata in vigore del Codice dei Contratti, del tutto legittimamente una stazione appaltante può prevedere nel disciplinare di gara che il procedimento di aggiudicazione di un appalto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia affidato a due commissioni differenti, qualora senza alcuna commistione tra i diversi momenti procedimentali ad una siano affidati i compiti tipici del seggio di gara, c.d. “aggiudicatrice”, ed all’altra, c.d. “giudicatrice”, vengano affidati in via esclusiva le valutazioni delle offerte ai sensi dell’art. 84, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Consiglio di Stato, Se. IV, 17 febbraio 2014, n. 749 – Pres. Branca, Est. Realfonzo