Il Consiglio di Stato, in conformità a quanto già deliberato dell‘Adunanza plenaria n. 26 del 5 luglio 2012, ribadisce che l’obbligo di cui all’art. 37, comma 4, del Codice degli appalti, circa la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate o raggruppande, si deve considerare legittimamente assolto in caso sia d’indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia d’indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese.

E ciò in ossequio al principio della tassatività delle cause di esclusione, oggi sancito dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice, donde l’impossibilità di reputare incongrue o illegittime le dichiarazioni di riparto tra le predette imprese solo perché non ne rechino la puntigliosa suddivisione in valori ed in percentuali.

Consiglio di Stato n. 5069 del 18 ottobre 2013

 

 

 


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