Con sentenza del 10 settembre u.s., relativa alla causa C-367/19, sorta su rinvio pregiudiziale di un’Autorità slovena, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è espressa sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24.

Tale norma reca, come noto, la definizione di “appalti pubblici”, qualificando come tali i “contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”.

La Corte richiesta di chiarire “Se sia possibile o necessario interpretare l’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 in modo tale per cui esso rappresenta un fondamento per il rigetto dell’offerta di un prezzo dell’appalto di EUR 0”, ha statuito quanto segue:

“L’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo proposto nell’offerta è di EUR 0”.

Corte di giustizia dell’Unione Europea, sezione quarta, sentenza C-367/19Presidente Rodin, relatore Vilaras


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