Il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito che le false dichiarazioni sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione a gare pubbliche, relativamente all’assenza di sentenze penali di condanna, si configurano come causa autonoma di esclusione dalla procedura comparativa, afferma che l’art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. 163/2006, per cui “resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale”, esprime un principio di diritto in base al quale non è giustificata l’esclusione dalla gara in caso di mancata dichiarazione:
– delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p. con pronuncia dichiarativa del tribunale di sorveglianza all’esito delle indagini concernenti, tra l’altro, la buona condotta del condannato e l’avvenuto risarcimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato(ex art. 179 c.p.); ovvero
– delle pronunce di patteggiamento per le quali sia decorso il prescritto periodo di tempo (dei cinque anni o due anni rispettivamente per delitti o contravvenzioni) senza che l’imputato abbia commesso altro reato della stessa indole.
In entrambi i casi, secondo i giudici, è evidente il chiaro intento del legislatore di estendere inequivocabilmente alla materia dei requisiti generali per la partecipazione alle gare d’appalto anche gli effetti, di estinzione delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, conseguenti al sopravvenire di una pronuncia della riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. e dell’estinzione di cui al 445, comma 2, del c.p.p.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 736 – Pres. Branca, Est. Realfonozo