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Armonizzazione contabile: modificato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

Su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, con decreto del 4 dicembre 2017 [1], sono state apportate le seguenti modifiche al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 [2]:

Al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 7.1 sono soppresse le parole: “Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE, a decorrere dal 1 gennaio 2018” sino alla fine del paragrafo, e le relative note;

b) al paragrafo 3.12 sono soppresse le seguenti parole della relativa nota: “, salvo i casi in cui chi eroga le risorse le abbia classificate tra le “Spese per conto terzi e partite di giro”, come “trasferimenti per conto terzi” (in tali casi l’entrata è registrata come trasferimento del soggetto per conto del quale il trasferimento è stato erogato). Al riguardo si rinvia al principio applicato n. 7.1”.