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Sblocco pagamenti PA: le indicazioni della RGS

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 [1], e in particolare dell’articolo 7 recante misure per le amministrazioni tenute a certificare i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti, la Ragioneria generale dello Stato fornisce le prime indicazioni operative alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali.

La circolare n. 19 del 24 aprile 2013 [2] interviene in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica [3] per la certificazione dei crediti.

La mancata registrazione entro il 28 aprile 2013 rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporti responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.

Si rappresenta dunque che, sono obbligati all’accreditamento tutti gli enti territoriali e, per quanto attiene l’ambito sanitario, sono obbligati all’accreditamento tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le Regioni ove presente la gestione sanitaria accentrata, e compresi altresì gli enti (e le regioni-gestioni sanitarie accentrate) delle regioni sottoposte a piano di rientro nei cui piani/ programmi operativi siano previste operazioni relative al debito.

Su questo tema leggi anche gli approfondimenti [4] pubblicati in questa Rivista.