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I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in materia di imposta di bollo e di registro sulle convenzioni stipulate da enti pubblici

Con risposta ad interpello n. 183/2021 [1], l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le convenzioni stipulate da una Provincia con i soggetti elencati all’art. 16 della tabella, Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972 [2] (ovvero con Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane) sono esenti dall’imposta di bollo.

Diversamente, in caso di stipula di convenzioni con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni e privati, detti documenti devono essere assoggettati all’imposta di bollo secondo le previsioni dell’art. 2 della Tariffa (16,00 euro per ogni foglio).

Rispetto all’imposta di registro:

  • gli atti relativi a concessioni di beni, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale, sono soggetti all’imposta di registro indipendentemente dal soggetto, pubblico o privato, con cui viene stipulata la convenzione;
  • ove si tratti di convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni riconducibili agli atti di cui all’art. 9 della Tariffa «Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale», le stesse dovranno essere registrate in termine fisso con applicazione dell’imposta nella misura del 3%, aliquota da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi dell’art. 43 del TUR [3];
  • nel caso in cui l’ammontare delle prestazioni non fosse determinato ma solo determinabile, occorre applicare l’art. 35 del TUR [3], secondo cui «Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell’art. 19».