La Città metropolitana di Venezia entrerà in funzione nella seconda metà del 2015. Per porre rimedio alla situazione venutasi a creare con il commissariamento del Comune capoluogo e per assicurare lo svolgimento delle funzioni della Provincia senza soluzione di continuità ( L. 56/2014) anche dopo il 31 dicembre 2014, con un emendamento al ddl di conversione del decreto legge n. 90/2014, proposto dal Governo e approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera, vengono spostati i termini di costituzione della città metropolitana d Venezia.
Per assicurare la gestione della Provincia dal 1° gennaio 2015 e fino all’istituzione del nuovo ente, viene riesumato l’art. 19 del regio decreto n. 383 del 1934, provvedimento interamente abrogato dall’art. 274, co. 1, del TUEL, secondo cui l’amministrazione è affidata ad un commissario di nomina prefettizia.
Questa la nuova road mapp, ipotizzando che le elezioni del Comune di Venezia si svolgano a maggio 2015 e che si debba ricorrere al ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco:
– agosto 2015: elezioni del consiglio metropolitano (entro 60 giorni dalla proclamazione del Consiglio comunale) ;
– agosto – settembre 2015; soppressione della Provincia e subentro della Città metropolitana (con l’insediamento del Consiglio metropolitano neo eletto) ;
– agosto – settembre 2015: assunzione delle funzioni di sindaco metropolitano da parte del neo eletto sindaco del comune capoluogo;
– agosto – settembre 2015: insediamento della conferenza metropolitana (assemblea dei sindaci dei 44 comuni);
– dicembre 2015 – gennaio 2016: approvazione dello statuto del nuovo ente (entro 120 giorni dall’insediamento della conferenza metropolitana).
La Città metropolitana di Venezia sarà effettivamente operativa, con il nuovo statuto, nel gennaio 2016, come Reggio Calabria.
E’ singolare che il legislatore ricorra ad una legge di due secoli fa, e per di più abrogata da oltre 14 anni, per risolvere il problema della gestione provvisoria della Provincia di Venezia nel 2015. E’ auspicabile un ripensamento, in quanto sarebbe più logico continuare ad affidare l’Ente al governo provvisorio del Presidente in carica al 31 dicembre 2014.
Quanto accaduto a Venezia (e prima a Reggio Calabria) mette a nudo la debolezza del sistema di gorvernance scelto dalla legge Delrio per questo nuovo ente: le vicende che riguardano uno dei comuni componenti l’ente, il comune capoluogo, coinvolgono anche la città metropolitana, del tutto estranea, però, agli avvenimenti che hanno determinato la crisi del capoluogo.
Questo il testo dell’emendamento, n. 2366, all’articolo 23 del disegno di legge di conversione, approvato dalla Commissione il 21 luglio:
“All’articolo 23 aggiungere in fine i seguenti commi:
“2. In considerazione dell’anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l’entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:
a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenersi nel turno elettorale ordinario del 2015;
b) la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi 120 giorni;
c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 14, della citata legge 56 del 2014, dal 1° gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all’entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell’articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383″.
Conseguentemente, nel titolo dell’articolo inserire in fine le seguenti parole:“, nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia”.
Stefania Fabris – Giuseppe Panassidi