Con DPCM 11 marzo 2020, in vigore da oggi, sono state emanate “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale“. 

In sintesi, da oggi e fino al 25 marzo, chiusi, su tutto il territorio nazionale, negozi al dettaglio, mercati, bar, pub, ristoranti (con  esclusione di mense e  catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro), gelaterie, pasticcerie, parrucchieri, barbieri ed estetisti. 

Sono garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi-

Nutrito l’elenco delle eccezioni riportate negli Allegaty 1 e 2 al DPCM [1].

Per le pubbliche amministrazioni, il DPCM 11 marzo 2020 stabilisce che le attività lavorative,fatte salve quelle strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e quelle indifferibili da rendere in presenza, saranno svolte  in modalità agile dal proprio personale, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi alle organizzazioni sindacali.

 


[1] – Allegato 1 – Attività commercilai esclusi dalla chiusura:

  • ipermercati; supermercati;   discount di alimentari;      minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; commercio al dettaglio di prodotti surgelati;     
  • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializza;
  • commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
  • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
  • commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • farmacie; commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;     
  • commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
  • commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
  • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;     
  • commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;   
  • commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;     
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;     
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;     
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Allegat 2 – Servizi alla persona esclusi dalla chiusura

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attivita’ delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attivita’ connesse
 

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