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Commercio: la Corte Costituzionale sulla liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 [1] del 13 – 22 febbraio 2013,  ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 80 e 81 della legge regionale della Toscana 7 febbraio 2005, n. 28, e successive modificazioni, nelle parti in cui introducevano, rispettivamente, per gli esercizi al dettaglio in sede fissa,  l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo limitate deroghe, e  il limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere, e, per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,  limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico da determinarsi da parte dei Comuni.

Il Giudice delle leggi ha ravvisato il palese il contrasto della  normativa regionale con l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del D.L. n. 223 del 2006, come novellato dall’art. 31, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», che ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali.