L’Agenzia delle Entrate, chiamata ad esprime un parere circa la possibilità di applicare le regole del ‘prezzo-valore’, di cui all’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di  compravendita immobiliare, per il quale i contraenti convengono che una parte del prezzo dell’immobile venga corrisposto in data successiva alla stipula dell’atto, con la risoluzione n. 53 del 20 maggio 2014,  chiarisce che in questo caso l’obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo possa essere assolto fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo.


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