Una volta ottenuta dall’ufficio giudiziario l’abilitazione all’utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l’avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della giustizia per il tramite del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha l’onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta, per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali.
Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 15070 del 2 luglio 2014 – Presidente A. Lamorgese, Estensore L. Tria