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Concorsi pubblici: la giurisdizione del GA termina con l'approvazione della graduatoria

Il Consiglio di Stato, con la recente pronuncia del 10 dicembre 2013 [1], ribadisce che le controversie sugli atti conseguenti all’approvazione della graduatoria definitiva di un concorso non sono soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo.

L’art. 63, comma 4, del d. lgs. 165/2001, stabilisce, infatti, che a quest’ultimo spetta la cognizione di tutte le liti attinenti alla procedure concorsuali, che sono strumentali alla costituzione del rapporto, e il cui momento finale è costituito dall’approvazione della graduatoria (v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 13.12.2005, n. 27399; Cass., Sez. Un., 27.10.2006, n. 23075).

Come affermato dalle Sezioni Unite in recenti pronunce (v., inter multas, Cass., Sez. Un., 19.12.2011, n. 27277; Cass., Sez. Un., 23.9.2013, n. 21671), seguite anche dal Consiglio di Stato (v., exempli gratia, Cons. St., sez. VI, 14.11.2012, n. 5750), con l’approvazione della graduatoria si esaurisce l’ambito riservato al procedimento amministrativo e all’attività autoritativa dell’Amministrazione, subentrando una fase in cui i comportamenti di questa vanno ricondotti alla sfera privatistica, espressione del potere negoziale della p.a. nella veste di ordinaria datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all’adempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.).