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Società pubbliche: il confine, secondo il CdS, tra le società strumentali e quelle affidatarie di servizi pubblici locali

Il Consiglio di Stato ribadisce che l’enunciato dell’art. 13 d.l. 223/06 rende evidente che la limitazione della legittimazione negoziale delle società strumentali si riferisce a qualsiasi prestazione a favore di soggetti terzi rispetto agli enti costituenti, partecipanti o affidanti

Con la sentenza n. 2084 del 16 aprile 2013 [1], i giudici amministrativi affermano che la qualificazione differenziale tra attività strumentali e gestione di servizi pubblici deve essere riferita all’oggetto sociale delle imprese.

Il divieto di fornire prestazioni a enti terzi, infatti, colpisce le società pubbliche strumentali alle amministrazioni regionali o locali, che esercitano attività amministrativa in forma privatistica, non anche le società destinate a gestire servizi pubblici locali, che esercitano attività d’impresa di enti pubblici: esso è posto al fine di separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d’impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione.