L’A.N.AC. informa le autorità competenti di non potersi esimere dal dare applicazione alle disposizioni del DL n. 66/2014 sul divieto di rilascio del codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi senza ricorrere alle unioni, ad appositi accordi consortili o alle province.

L’autorità segnala quindi l’urgenza di un intervento normativo ad hoc che disponga la proroga dei termini fissati dal DL n. 66 secondo quanto convenuto dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 10 luglio u.s.

Nei giorni scorsi l’A.N.AC. era altresì intervenuta, a fini chiarificatori, sulle modalità di trasmissione delle varianti in corso d’opera a norma dell’art. 37 DL n. 90/2014, precisando la documentazione che, unitamente all’indicazione del CIG, ciascuna stazione appaltante deve inviare, ovvero:

  • relazione del responsabile del procedimento;
  • quadro comparativo di variante;
  • atto di validazione;
  • provvedimento definitivo di approvazione;

Rimane aperta la possibilità di fornire una più ampia documentazione progettuale, qualora l’Autorità lo ritenesse necessario.


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