L’AVCP ha inoltrato una nuova segnalazione a Governo e Parlamento relativamente all’efficacia della sanzione interdittiva per la partecipazione alle gare, di cui all’art. 38, co. 1-ter, del D.Lgs n. 163/2006, per presentazione di falsa dichiarazione o documentazione da parte dell’operatore economico.

Nello specifico, con l’atto di segnalazione n. 5 del 9 ottobre scorso, a causa del persistere di alcune criticità in merito all’esatta individuazione dell’effetto escludente e al periodo di interdizione dalle procedure di gara, l’Autorità propone al legislatore la seguente riformulazione del comma 1-ter dell’art. 38 del Codice dei contratti:  

“In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), da uno a dodici mesi. Decorso il periodo di iscrizione, la stessa è cancellata e perde comunque efficacia. Qualora l’iscrizione sia intervenuta dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta ma al momento della verifica risulti cancellata o abbia comunque perso efficacia, essa non osta alla stipula del  relativo contratto”.


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