La Corte dei conti, sulla possibilità dei Comuni di erogare contributi ad una parrocchia e ad una scuola per finanziare, rispettivamente, un campo estivo destinato ai giovani e il servizio per il dopo scuola, ribadisce che, secondo il consolidato orientamento, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all’ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali.
Se, infatti, l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune il finanziamento, “anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo” (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR).
Riconosciuto l’interesse generale dell’attività, la natura pubblica o privata del soggetto che la svolge e, in quanto tale, riceve il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata.
Corte dei conti, Sez. reg. Controllo per la Lombardia, delib. 218/2014/PAR, del 15 luglio 2014, Pres. ff Centrone, Rel. Bertozzi.