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Sblocco pagamenti PA: la nota di lettura dell'Anci

E’ da segnalare, in ordine al recente D.L. 8.04.2013, n. 35 la nota di lettura dell’ANCI [1] che fornisce importanti indicazioni operative sul provvedimento destinato a “sbloccare” i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi gli enti locali. Di particolare interesse si presentano due precisazioni, relative, rispettivamente, ai debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012 ed alla “sorte” dei pagamenti già eseguiti prima dell’emanazione del decreto.

In relazione al primo aspetto, infatti, è evidenziato che una definizione di esigibilità è già stata data dal legislatore: il Dpcm 28/12/2011, infatti, ritiene esigibile la somma per la quale non esistono ostacoli al pagamento (o alla riscossione). Devono rientrare nella fattispecie non solo le fatture ma, a titolo esemplificativo: in caso di lavori pubblici, oltre alla fattura, può essere considerato lo stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del Dpr n. 207/2010 e s.m.i. o, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il conto finale dei lavori di cui all’art. 200 del citato Dpr prodotti entro la data del 31 dicembre 2012.

Sempre nel campo dei lavori pubblici rientrano tra i debiti gli accordi bonari e gli espropri sottoscritti o approvati alla data del 31 dicembre 2012; trasferimenti, conferimenti e aumenti di capitale sociale a società partecipate: anche in questo caso, non potendo la fattura rappresentare il titolo di pagamento, i debiti oggetto del comma 1 possono essere rappresentati da provvedimenti amministrativi assunti dall’ente o richieste formali da parte del creditore pervenute entro la data del 31 dicembre 2012 che non si configurano come debiti fuori bilancio; trasferimenti e richieste di rimborso: anche in questo caso fa riferimento la data del provvedimento o della richiesta; altre spese: in generale si deve fare riferimento ad un documento che attesti l’esigibilità della spesa, come sopra definita.

In relazione al secondo aspetto, invece, è sottolineato come tra i pagamenti oggetto dell’esclusione, visto il tenore della norma, possono rientrare, compatibilmente con gli spazi finanziari disponibili anche quelli sostenuti nei primi mesi dell’anno. Nondimeno, in sede di ripartizione della somma complessiva di 5 miliardi di euro il Ministero dell’economia e delle finanze terrà prioritariamente conto dei debiti come sopra definiti non ancora pagati alla data di pubblicazione del decreto legge, secondo le modalità indicate nell’apposito sito destinato alla rilevazione dei dati necessari.

(F.F. – M.R.)

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