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Covid-19: le applicazioni per smartphone non possono sostituire l’autocertificazione cartacea

Con Comunicato del 18 marzo u.s. [1], il Ministero dell’Interno ha chiarito che “l’autocertificazione cartacea per coloro che escono da casa non può essere sostituita da un’applicazione per smartphone: anche se apparentemente motivata da esigenze di semplificazione e velocizzazione delle procedure, l’utilizzo di app è in contrasto con le prescrizioni vigenti”.

L’autocertificazione deve essere infatti firmata sia dal cittadino sottoposto al controllo che dall’operatore di polizia, previa identificazione del dichiarante, e deve essere acquisita in originale per le successive verifiche.

L’utilizzo di servizi non ufficiali per la compilazione del modello mette a rischio il rispetto della privacy in quanto i dati ivi contenuti consentono di rivelare:

  1. la frequenza e la tipologia dello spostamento dell’individuo;
  2. le ragioni – personali e riservate – che giustificano lo spostamento e che possono ricollegarsi ad informazioni sensibili quali lo stato di salute, le esigenze personali e le circostanze lavorative.

Il Ministero ha ricordato infine che “L’acquisizione e la gestione di tali dati sensibili da parte di soggetti terzi, secondo quanto dispone il regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) e le prescrizioni nazionali in tema di diritto della privacy, sono sottoposte a precisi obblighi in tema, fra l’altro, di correttezza e trasparenza, consenso informato, limitazione del trattamento a specifiche finalità, aggiornamento e soprattutto integrità e riservatezza. Tali obblighi sono posti a garanzia di tutti i cittadini contro potenziali e pericolosi abusi”.