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Dal Consiglio di Stato chiarimenti sulle competenze dell’A.N.AC. in materia di pantouflage

Con sentenza n. 7411 del 29 ottobre 2019, il Consiglio di Stato ha stabilito la competenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza e all’accertamento delle fattispecie di pantouflage previste dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 [1].

Secondo i giudizi di Palazzo Spada spettano all’Autorità anche i previsti poteri sanzionatori.

Il nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all’Autorità, individuano nella stessa il soggetto che ha il compito di assicurare, all’esito dell’accertamento di una situazione di pantouflage, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti, nonché l’adozione delle conseguenti misure sanzionatorie.

Con comunicato del 30 ottobre u.s. [2] l’Autorità ha pertanto reso noto che intende adeguare il proprio regolamento del 29 marzo 2017 [3] all’orientamento espresso dal Supremo Consesso.

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 7411 del 29 ottobre 2019 [4]Presidente Saltelli, relatore Perotti