Con provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019, pubblicato nella newsletter n. 456 del 22 luglio 2019, il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato delle nuove prescrizioni sul trattamento di categorie particolari di dati.

Il provvedimento, adottato in base al d.lgs. n. 101 del 2018, fa seguito alla revisione, attuata alla luce del nuovo Regolamento europeo e attraverso lo svolgimento di apposita consultazione pubblica, delle nove autorizzazioni generali rilasciate dallo stesso Garante, nel 2016, nella vigenza della precedente normativa.

Lo stesso contiene, in particolare, gli obblighi che dovranno essere rispettati, in diversi settori, sia da soggetti pubblici che da soggetti privati, per poter trattare dati personali legati alla salute, alle opinioni politiche, all’etnia e all’orientamento sessuale.

Le prescrizioni riguardano il trattamento dei dati nei rapporti di lavoro; da parte di organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose, e di investigatori privati, ma anche il trattamento di dati genetici e il trattamento effettuato per scopi di ricerca scientifica.

Nel provvedimento n. 146/2019 l’Autorità precisa altresì che l’autorizzazione generale sul trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici, cessa di produrre i propri effetti non rientrando tra le situazioni di trattamento richiamate dall’art. 21 del d.lgs. n. 101/2018.

Viene chiarito, inoltre, che le autorizzazioni generali n. 2, 4 e 5, riguardanti, rispettivamente,il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti ed il trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, cessano anche esse di produrre i propri effetti in quanto prive di specifiche prescrizioni.

Per approfondimenti: Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019


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