Dopo avere constatato la prassi di alcuni Enti di impedire ai motori di ricerca web di indicizzare le pagine della sezione “Amministrazione trasparente” dei propri siti web, con Comunicato del 1° luglio u.s. l’ANAC ha richiamato sia le amministrazioni che gli OIV al puntuale rispetto della normativa in materia di apertura dei dati e di indicizzazione delle pagine contenute nella predetta sezione.

L’Autorità ha, in particolare, ricordato quanto segue:

  • il blocco dell’indicizzazione risulta in contrasto col perseguimento degli obiettivi generali della trasparenza amministrativa posto che, a norma dell’art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, la sezione “Amministrazione trasparente” deve contenere i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente, e assicurare in tal modo la piena accessibilità delle informazioni pubblicate, col divieto, per le amministrazioni, di disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche nella medesima sezione;
  • a mente dell’art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente vanno pubblicati in formato di tipo aperto per essere riutilizzabili ai sensi del d.lgs. n. 36/2006, del d.lgs. n. 82/2005, e del d.lgs. n. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità;
  • restano ferme le cautele per i dati di carattere personale dettate dall’art. 7-bis, del d.lgs. n. 33/2013: in particolare, gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei medesimi, nonché il loro trattamento, secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il loro riutilizzo, ma nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. Ne deriva che, ad eccezione di taluni specifici accorgimenti da adottare in relazione alla pubblicazione di atti e documenti contenenti dati personali, vigono le regole generali dell’apertura dei dati, dell’indicizzazione delle pagine della sezione “Amministrazione trasparente” e del divieto di porre filtri alla loro rintracciabilità tramite motori di ricerca.

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