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Dall’A.N.AC.: no al blocco delle indicizzazioni delle pagine web della Sezione “Amministrazione trasparente”

Dopo avere constatato la prassi di alcuni Enti di impedire ai motori di ricerca web di indicizzare le pagine della sezione “Amministrazione trasparente” dei propri siti web, con Comunicato del 1° luglio u.s. [1] l’ANAC ha richiamato sia le amministrazioni che gli OIV al puntuale rispetto della normativa in materia di apertura dei dati e di indicizzazione delle pagine contenute nella predetta sezione.

L’Autorità ha, in particolare, ricordato quanto segue:

  • il blocco dell’indicizzazione risulta in contrasto col perseguimento degli obiettivi generali della trasparenza amministrativa posto che, a norma dell’art. 9 del d.lgs. n. 33/2013 [2], la sezione “Amministrazione trasparente” deve contenere i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente, e assicurare in tal modo la piena accessibilità delle informazioni pubblicate, col divieto, per le amministrazioni, di disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche nella medesima sezione;
  • a mente dell’art. 7 del d.lgs. n. 33/2013 [2], i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente vanno pubblicati in formato di tipo aperto per essere riutilizzabili ai sensi del d.lgs. n. 36/2006 [3], del d.lgs. n. 82/2005 [4], e del d.lgs. n. 196/2003 [5], senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità;
  • restano ferme le cautele per i dati di carattere personale dettate dall’art. 7-bis, del d.lgs. n. 33/2013 [2]: in particolare, gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei medesimi, nonché il loro trattamento, secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il loro riutilizzo, ma nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. Ne deriva che, ad eccezione di taluni specifici accorgimenti da adottare in relazione alla pubblicazione di atti e documenti contenenti dati personali, vigono le regole generali dell’apertura dei dati, dell’indicizzazione delle pagine della sezione “Amministrazione trasparente” e del divieto di porre filtri alla loro rintracciabilità tramite motori di ricerca.