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Dfp: indicazioni sulle PEO

Con la nota n. 44366 del 4 luglio 2019, di certificazione dell’accordo integrativo sui criteri per le progressioni economiche di un Ministero, il Dipartimento per la funzione pubblica ha fornito importanti indicazioni sui criteri per il conferimento delle progressioni economiche orizzontali alla luce della vigente normativa contenuta nel decreto Brunetta (d.lgs. n. 150/2009 [1]), nel d.lgs. n. 165/2001   [2](art. 52, c. 1-bis) e nel CCNL funzioni locali [3] 2016-2018 (art. 16, c. 2).

In particolare è stato chiarito che:

  • «la quota limitata», utilizzata dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 150/2009 [1] per il riconoscimento delle progressioni economiche, è da intendersi riferita a una quota di personale interessato dalla procedura selettiva non maggioritaria (non superiore al 50 per cento) della platea dei potenziali beneficiari;
  • con riferimento ai criteri per le progressioni, l’esperienza professionale non può coincidere con la mera valutazione dell’anzianità di servizio o con riconoscimenti puramente formali. Inoltre i criteri devono essere adeguatamente ponderati;
  • la decorrenza delle progressioni non può essere antecedente alla pubblicazione delle graduatorie relative alle progressioni.

Nota n. 44366 del 4 luglio 2019 [4]