E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6 marzo 2017, il decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 febbraio 2017 che definisce le modalità attuative dell’art. 263, c. 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 e disciplina la destinazione e l’impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.

Secondo il provvedimento:

  1. ai sensi dell’art. 263, c. 2-bis, del T.U. Ambiente, il 50% delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 255, c. 1-bis, è versato in apposito Fondo statale istituito presso il Ministero dell’Ambiente per l’attuazione di campagne di informazione su scala nazionale nonché per le altre finalità di cui all’art. 232-bis del TU cit.;
  2. il restante 50% dei proventi derivanti dalle predette sanzioni è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni e impiegato, in via prioritaria, per le attività di installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale, di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale e secondo le specifiche esigenze, per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario nonché per le campagne di informazione su scala locale.

Per la gestione delle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative che confluiscono nel fondo statale, i comuni versano le somme di cui al punto 1), con cadenza semestrale ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nell’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, trattenendo le somme relative al punto 2) e dando conto, nel rendiconto di gestione, dell’osservanza del relativo vincolo di destinazione.

Il decreto entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in GURI.


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