Com’è noto, il disegno di legge AS n. 1577 (testo in pdf_ 00800923) sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, a tutt’oggi all’esame della 1° Commissione Affari costituzionali del Senato in sede referente (ultima seduta il 29 ottobre ), prevede la delega al Governo per la riforma, fra l’altro, della dirigenza pubblica. Fra i principi e criteri direttivi, il disegno di legge include anche la soppressione della figura del segretario comunale.  Questa Rivista ha trattato la questione sposando l’appello pubblicizzato dall’Asscoiazione Nazionale Vighenzi per rifletttere su questa importante decisione che incide sull’organizzazione del vertice burocratico degli enti locali.

Sulla proposta di soppressione della figura sono stati presentati due emendamenti, diversi nei contenuti e nelle finalità che pubblichiamo con l’auspicio di ricevere contributi per riflettere su questo importante tema.

Emendamento n. 10.74 – LO MORO, COCIANCICH, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO, SAGGESE, RICCHIUTI, D’ADDA, MANASSERO, PEZZOPANE, PAGANO, TORRISI
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente: «4) dei segretari comunali e provinciali: rivisitazione delle competenze, con particolare riferimento alla funzione di controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio comunale; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 98 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l’accesso all’albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un’apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell’obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruelo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza».

Emendamento n. 10.78 – RICCHIUTI, SAGGESE
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4, con il seguente:  «4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, sono iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 98 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un’apposita sezione del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per l’inserimento, dopo due anni di servizio, nel predetto ruolo unico, di quanti siano iscritti alla fascia professionale C e dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; previsione che, in attesa del raggiungimento dei due anni di servizio, gli attuali segretari fascia C e i vincitori del concorso, successivamente al corso di formazione, possano svolgere le funzioni sopraindicate nei comuni inferiori, in totale, a 10 mila abitanti, con un inquadramento giuridico equiparato a quello di un funzionario e con la retribuzione prevista per gli appartenenti alla fascia professionale C e che, al termine dei due armi di servizio, transitino nel ruolo unico dirigenziale; in tutti gli enti locali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, previsione dell’obbligo di nominare un segretario comunale, con compiti, nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti, di attuazione dell’indirizzo politico e di presidio per la realizzazione delle gestioni associate, di coordinamento dell’attività amministrativa, ivi compresa l’organizzazione dell’ente e la gestione del personale, e di controllo della legalità; previsione che, negli enti con popolazione superiore a 50 mila abitanti, i segretari esercitino esclusivamente le funzioni rogatorie e i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto; previsione dell’ampliamento delle funzioni di rogito relativamente agli atti d’interesse dei privati residenti nel territorio dell’ente e per casi individuati dalla legge; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, in numero non superiore a tre, e dei criteri di convenzionamento; previsione, nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni e comunque dell’attuazione della presente legge in ordine allo status dei segretari comunali, di percorsi agevolati di mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, con la garanzia del trattamento economico più favorevole tra quello goduto nell’amministrazione di provenienza e quello dell’incarico nella nuova destinazione; previsione della possibilità di accedere, a domanda, alla pensione di vecchiaia o di anzianità alla condizione del possesso dei requisiti previsti anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il 31 dicembre 2015 e previsione che il trattamento pensionistico decorra dal primo giorno del mese successivo a quello in cui maturano i predetti requisiti e sia privo di penalizzazioni».

Giuseppe Panassidi

 


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