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Durata dell’organo di revisione e sospensione dei termini nel periodo di emergenza sanitaria Covid 19

Con parere del 22 settembre u.s. il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha precisato che, a seguito dell’emergenza sanitaria “Covid 19”, in attuazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, modificato dall’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, recante “Misure urgenti di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici nonché interventi in materia di salute e lavoro”, ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi e processuali, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

E’ possibile, durante il periodo di sospensione del procedimento di nomina del nuovo collegio (dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, a causa dell’emergenza Covid 19), perfezionare il procedimento di notifica della nomina dei nuovi revisori dell’Ente locale.

Il parere  [1]