La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato, il 21 ottobre scorso, la Circolare n. 40/2013 con cui fornisce i primi chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 e del D.M. 13 marzo 2013 su certificazione dei crediti e rilascio del Durc.
Ricordiamo che tale disposizione risolve le situazioni di quelle imprese che non potevano ottenere il Durc attestante la regolarità in quanto debitrici nei confronti di Istituti e/o Casse edili, sebbene a loro volta creditrici nei confronti di pubbliche amministrazioni.
In tali casi è previsto che il Documento unico di regolarità contributiva possa essere rilasciato “in presenza di una certificazione […] che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
Il Durc verrà quindi quindi rilasciato “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, […] precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc medesimo”.
Per le precisazioni applicative della procedura rinviamo alla predetta Circolare n. 40/2013.