Secondo il Consiglio di Stato si ravvisa il vizio di violazione e/o elusione del giudicato allorchè l’amministrazione esercita nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure cerca di realizzare il medesimo risultato con un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, per cui la P.A. pur formalmente provvedendo a dare esecuzione ai precetti rivenienti nel giudicato, finisce in realtà con aggirare le stesse statuizioni sul piano sostanziale (Cons. Stato Sez. VI 5 luglio 2011 n.4037; Cons. Stato Sez. IV 4 marzo 2011 n.1415; idem 6 ottobre 2003 n.5820 e 15 ottobre 2003 n.6334).
L’Amministrazione è tenuta non solo a uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice e a determinarsi secondo i limiti impostole dalla rilevanza sostanziale della posizione soggettiva azionata e consolidata in sentenza, ma anche a prendere diligentemente in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice, ma pure quelli comunque rilevanti per provvedere definitivamente sull’oggetto della pretesa , all’evidente scopo di evitare ogni possibile elusione del giudicato ( Cons. Stato Sez. IV 27 maggio 2010 n.3382; Cons. Stato Sez. V 13 marzo 2000 .1328).