L’Agenzia delle Entrate chiarisce, con la risoluzione n. 74/E del 29 luglio 2014, che le erogazioni liberali previste dall’art. 100, comma 2, lett. a), del TUIR sono deducibili se il beneficiario dell’erogazione:
1) ha personalità giuridica;
2) persegue “esclusivamente” una o più finalità fra quelle di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria,culto e ricerca scientifica, non potendo, quindi, perseguire finalità diverse da quelle espressamente previste dalla norma in esame.
La deduzione in parola è prevista per le imprese che effettuano erogazioni a soggetti con finalità di interesse pubblico che il Legislatore ha valutato meritevoli di sostegno, mentre non può trovare applicazione qualora il soggetto beneficiario svolga un’attività lucrativa e, pertanto, la deduzione non può spettare per erogazioni effettuate in favore di società commerciali.