La Funzione pubblica, con nota prot. n. 41876 del 16 settembre 2013, ha reso un nuovo parere, su richiesta della Regione del Veneto, in tema di pensionamenti.
Il Dipartimento ha precisato che gli impiegati pubblici che hanno maturato un qualsiasi diritto alla pensione entro il 2011 devono essere collocati in quiescenza in virtù del dl n. 101/2013, che ha restituito validità alla Circolare della stessa Funzione pubblica n. 2/2012, annullata dal Tar Lazio con sentenza n. 2446/2013.
Il dl 101/2013 fornisce, infatti, un’interpretazione autentica alla deroga della riforma Fornero con la duplice conseguenza di riabilitare, da un lato, le indicazioni della predetta circolare n. 2/2012 e di far decadere, dall’altro, il dispositivo della sentenza del Tar Lazio.
In breve, per i lavoratori dipendenti delle PA il limite ordinamentale per il pensionamento non è superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove questa non sia immediata. Raggiunto il suddetto limite, l’amministrazione dovrà far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto alla pensione.