La Corte Costituzionale, con sentenza n. 134 del 7 giugno u.s., ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, co. 4, del D.Lgs 1° giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”, sollevata con riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per la Lombardia, sede di Milano.
Secondo la Corte, la norma censurata, nel prevedere la moratoria temporanea delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale su base territoriale diversa dagli ambiti individuati ai sensi dell’art. 46-bis del D.L. n. 159/2007, risponde, infatti, alla ratio della delega ed ai principi e criteri direttivi ivi richiamati, in quanto rende applicabile la nuova disciplina degli affidamenti, evitando il rinnovo delle concessioni su base comunale e, con esse, l’ulteriore frazionamento delle gestioni.