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In house, nuova proroga

Con comunicato del 29 novembre 2017, il Presidente dell’ANAC ha reso nota, com’era prevedibile, la nuova proroga al 15 gennaio 2018 del termine del  30 novembre 2017 deliberata dal Consiglio dell’Autorità per l’avvio del sistema di presentazione delle domande di iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società  in house disciplinato dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 [1] (vedi in questo sito news del 30 novembre [2]).

La motivazione addotta dall’ANAC per l’ennesima proroga è la necessita di disporre di maggior tempo per la messa in esercizio dell’applicativo informatico  per la gestione dell’elenco.

Si ricorda che il codice dei contratti pubblici prevede:

  • l’istituzione presso l’ANAC, per finalità di trasparenza, dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
  • l’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto;
  • l’Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici;
  • la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti alle proprie in house.

L’ANAC, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione,  deve avviare  il procedimento per l’accertamento dei requisiti di iscrizione. Il procedimento, da concludere entro 90 giorni dall’avvio, deve essere svolto secondo le modalità indicate con le Linee guida n. 7 [3] approvate dal Consiglio dell’autorità con deliberazione del 15 febbraio 2017, aggiornata, in seguito alle modifiche del decreto correttivo del codice del 2017, con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono tenuti, comunque,  ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, ad effettuare la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione e a darne motivazione nel relativo provvedimento di affidamento. E a  pubblicare nel loro profilo (Sezione amministrazione trasparente) gli atti connessi all’affidamento diretto.

Nel frattempo, le amministrazioni possono continuare ad affidare contratti ai propri enti strumentali, se, com’è ovvio, ricorrono i presupposti di cui all’art. 5 del Codice, e nel rispetto della procedura dettata dall’art. 192, comma 2  dello stesso codice.