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I chiarimenti del Presidente del Consiglio di Stato sulla “sospensione” dei processi amministrativi

Con nota del 19 marzo 2020 [1], “senza in alcun modo voler incidere sull’interpretazione e l’applicazione delle norme processuali da parte dei singoli magistrati e dei collegi giudicanti”, il Presidente del Consiglio di Stato ha fornito indicazioni ai Presidenti delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e ai Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali per assicurare l’applicazione omogenea della normativa emergenziale introdotta dall’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 [2].

Come noto, tale disposizione, oltre ad aver abrogato l’art. 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 [3], ha introdotto le seguenti misure in materia di processo amministrativo, applicabili dall’8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi, e ulteriormente fino al 30 giugno 2020:

  1. il prolungamento della sospensione obbligatoria delle udienze sino al 15 aprile, con possibilità di celebrare udienze già dal 6 aprile ove le parti congiuntamente lo richiedano;
  2. la precisazione circa la natura omnicomprensiva dei termini oggetto di sospensione;
  3. il definitivo consolidamento di un’udienza sulla base degli scritti e degli atti senza discussione orale, con la possibilità di presentazione di brevi note in prossimità della data fissata per la decisione;
  4. la previsione della rimessione in termini per le parti che, a causa della sospensione, non abbiano fruito di termini pieni per il deposito di documenti e memorie, con conseguente assegnazione, da parte del giudice, di nuovi termini dimidiati;
  5. in ambito cautelare, il tramutamento, ex lege, nel periodo di sospensione, della decisione cautelare collegiale in monocratica.

La nota mira a chiarire gli aspetti operativi ed esegetici della nuova normativa che incide sia sul processo che su dinamiche processuali consolidate.