Con Circolare n. 5 del 9 marzo 2020, la Ragioneria generale dello Stato ha fornito chiarimenti sulle regole di finanza pubblica applicabili agli enti territoriali a seguito della delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019.

Con tale delibera il giudice contabile aveva affrontato la questione di massima “se il comma 821 della legge 145/2018 abbia abrogato il comma 1 dell’art. 9 della legge 243/2012 e se, oltre ad avere ridefinito il parametro dell’equilibrio di bilancio in senso difforme da quanto disposto dall’art. 9, comma 1 e comma 1-bis, della legge 243/2012, abbia prodotto effetti anche sulle condizioni per il ricorso all’indebitamento da parte di Regioni ed enti locali disciplinate, in particolare, dall’art. 10, comma 3, della medesima legge 243/2012”.

La RGS conferma ora che la vigenza dell’art. 9 della legge n. 243 del 2012 riguarda la verifica degli equilibri di comparto e che le singole amministrazioni territoriali sono tenute al rispetto delle norme del d.lgs. n. 118 del 2011, del comma 821 della legge n. 145 del 2018, oltre che al rispetto dei vincoli generali stabiliti dal Tuel, quale il limite all’indebitamento.

In materia è disponibile anche la nota di commento della Fondazione per la finanza e l’economia locale (IFEL) dell’11 marzo u.s.

 


Stampa articolo