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Per il commercio ambulante, basta la SCIA

Con risoluzione n. 168254 del 15 ottobre 2013 [1], il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che per l’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche (ambulanti) non è più necessaria l’autorizzazione, ma è sufficiente la SCIA.

Il riferimento normativo è al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 [2], che ha eliminato l’autorizzazione per il subingresso nell’esercizio delle attività di comemrcio su aree pubbliche; al decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 [3], relativo a “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”, e all’art. 19 della legge n. 241 del 1990 [4] che disciplina l’istituto della SCIA.