Brevissima …

Il “Decreto Infrastrutture”,  convertito il 18 luglio  c.a. in legge, introduce misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione delle infrastrutture strategiche e nella gestione dei contratti pubblici.

Diversi gli istituti del Codice dei contratti oggetto di modifiche da parte del suddetto decreto, soprattutto dopo la legge di conversione: incentivi per le funzioni tecniche  anche ai dirigenti e loro efficacia temporale retroattiva;  anticipazione  fino al 10 per cento del valore del contratto anche per  i servizi di ingegneria e architettura; riorganizzazione delle disposizioni in materia di procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile;  criteri ambientali minimi per gli interventi di ristrutturazione; revisione prezzi.  


Legge 18 luglio 2025, n. 105Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73

Decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti


Il decreto, suddiviso in otto Capi, dopo l’aggiunta di numerosi articoli (da bis fino anche a septies) da parte della legge di conversione, è composto di 43 articoli (dal n. 1 al n. 17).

Con gli art. 2 e 9, in particolare del Decreto Infrastrutture, il Governo interviene in materia di contratti pubblici e protezione civile, introducendo importanti novità operative. La scelta per correggere il Codice è  quella della decretazione d’urgenza, anziché quella del decreto legislativo, come indicato dalla legge delega  n. 78/2022 .

Al Codice dei contratti viene aggiunto anche il nuovo articolo  140-bis, in materia di lavori di somma urgenza. Dal 18 luglio, pertanto, il codice  del 2023, come già modificato dal correttivo dello scorso anno (D.lgs.209 del 31.12.2024) e ora dal nuovo decreto, consta di ben 232 articoli, cui si sommano i 41 allegati ancora in attesa di delegificazione.

Tra le principali modifiche, si segnalano:

  • l’estensione degli incentivi per le funzioni tecniche anche ai dirigenti, anche per le attività in materia svolte prima del 31 dicembre 2024, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione (sull’interpretazione estensiva del principio, cfr., ex multis, Cass., sez. lavoro, ord. 12.3.2024, n. 6521). Le amministrazioni sono tenute a comunicare l’ammontare di tali incentivi e i relativi beneficiari ai revisori dei conti e agli uffici di bilancio, rafforzando così la trasparenza e il controllo sulla spesa;
  • la facoltà di prevedere nei documenti di gara l’anticipazione del prezzo fino al 10% del valore del contratto per  i servizi di ingegneria e architettura, ante novella compresi  fra i servizi esclusi dall’anticipazione, seppure nei limiti delle disponibilità del quadro economico;
  • la riorganizzazione delle disposizioni in materia di procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, ora disciplinati da ben due norme: l’art. 140 che, dopo la novella, disciplina le procedure in circostanze di somma urgenza, senza le disposizioni sulle procedure di protezione civile;  l’articolo 140-bis , ove vengono ricollocate quelle sulle procedure per gli eventi di protezione civile; fra le novità, viene previsto che i lavori e le forniture oggetto di esecuzione immediata, oltre ad essere consentiti  entro il limite vigente di 500.000 euro possono essere effettuate anche per importi superiori se ritenuto  indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, e comunque nel limite della soglia europee. In materia di protezione civile per derogare ai limiti della somma urgenza occorre la delibera dello stato di emergenza di rilievo nazionale disciplinata dall’art. 24, comma 1, del d.lgs. 1/2018, Codice della protezione civile; le ordinanze di protezione civile disciplinate dall’articolo 25, comma 1, del d.lgs. 1/2018,  Codice della protezione civile, come modificato dallo stesso decreto n. 73/2025 con l’introduzione dell’art. 46-bis, con la previsione dell’applicazione delle norme dell’articolo medesimo agli affidamenti di contratti pubblici nell’ambito delle emergenze di protezione civile di cui all’articolo 7 dello stesso codice, fatta sempre salva l’applicazione dell’art. 140-bis del d,lgs. 36/2023;
  • la proroga delle norme dell’articolo 119, comma 20, e dell’articolo 23 dell’allegato II.12, sul  rilascio dei certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto,  nel testo vigente al 1° luglio 2023, ciè ante modifica del correttivo d.lgs. 209/2024, limitatamente alle procedure e  contratti per i quali i bandi o gli avvisi  siano stati pubblicati prima del 31 dicembre 2024 , ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte;
  • la modifica dell’allegato V.2. sul Collegio consultivo tecnico (CCT), con la previsione che: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomina un componente del CCT, oltre che nei casi in cui partecipa al finanziamento della spesa, anche ove svolge il ruolo di concedente; l’esperienza e qualificazione dei componenti del Collegio  siano comprovate dal possesso di uno o più dei requisiti indicati dalla norma (nel testo vigente si fa riferimento ad un solo requisito);  la qualifica di dirigente o funzionario ai fini della prova del possesso dell’esperienza e qualificazione è riferita ai soli soggetti impiegati presso amministrazioni pubbliche;
  • la modifica della disciplina dei criteri ambientali minimi; i CAM definiti per le varie fasi del processo di acquisto –  da inserire nei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi demolizione e ricostruzione – siano stabiliti con decreti del MASE.

Inoltre, l’art. 9 del decreto in esame prevede l’applicazione ai contratti di lavori, con termine finale di presentazione delle offerte tra il l° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, della disciplina sulla revisione prezzi prevista dall’art. 60 del D. Lgs. 36/2023 , subordinandola alla  condizione che i contratti non abbiano beneficiato di precedenti forme di compensazione e siano rispettati determinati requisiti di sostenibilità economica.


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