Le Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenendo sulla questione relativa all’ambito di applicazione intertemporale del nuovo istituto della rescissione del giudicato, previsto dall’art. 625 ter c.p.p., hanno affermato i seguenti principi di diritto:
- la richiesta finalizzata alla rescissione del giudicato deve essere depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione con allegazione dei documenti a sostegno ed è esaminata dalla Corte di cassazione secondo la procedura camerale di cui all’art. 611 c.p.p.;
- l’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 625 ter c.p.p., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420 bis c.p.p., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67;
- ai procedimenti contumaciali trattati secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall’art. 175 comma 2 c.p.p. nel testo previgente.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 3 settembre 2014, n. 36848 – Presidente Santacroce, Estensore Conti