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Il parere del CdS sull’aggiornamento delle Linee guida sull’OEPV

Con parere della commissione speciale n. 966 del 13 aprile 2018 [1], il Consiglio di Stato si è espresso sul testo aggiornato delle linee guida ANAC n. 2 recanti “offerta economicamente piu’ vantaggiosa” alla luce del correttivo al Codice dei contratti.

In particolare, le modifiche apportate dal c.d. ‘Decreto correttivo’ al Codice hanno riguardato:

  1. la revisione delle ipotesi generali in cui il Legislatore rende obbligatorio il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’OEPV secondo il miglior rapporto qualità/prezzo (comma 3 dell’articolo 95);
  2. la revisione delle ipotesi in cui le amministrazioni hanno la facoltà di avvalersi del criterio del minor prezzo (comma 4 dell’articolo 95);
  3. la ricognizione di tutte le ipotesi (ulteriori rispetto a quelle contemplate dall’articolo 95) in cui il Legislatore fissa come obbligatorio il ricorso al criterio dell’OEPV secondo il miglior rapporto qualità/prezzo (punto 1 – pag. 4 delle linee guida).
  4. la più analitica previsione in ordine all’indicazione, in sede di offerta economica, dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (comma 10 dell’articolo 95);
  5. l’espresso richiamo alla nuova previsione legislativa che fissa un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento (nuovo comma 10-bis dell’articolo 95);
  6. l’espresso richiamo alla previsione secondo cui, nel caso di appalti aggiudicati con il criterio dell’OEPV secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base d’asta (nuovo comma 14-bis dell’articolo 95).

Il Consiglio di Stato evidenzia che si tratta di un aggiornamento privo di carattere novativo, di fatto consistente in un mero adeguamento alle ultime novità normative, per cui l’ANAC non ha ritenuto necessario procedere a una nuova fase di consultazione pubblica con gli stakeholders.

Tuttavia, a due anni circa dall’entrata in vigore del nuovo ‘Codice’ sarebbe stato forse utile non limitare (come, pure, si era comprensibilmente fatto nel settembre del 2016) il campo di indagine alle sole indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV, ma estendere l’ambito dell’atto di regolazione ad obiettivi più ampi, valorizzando in modo adeguato l’esperienza applicativa del primo biennio ad esempio fornendo criteri per orientare la discrezionalità delle amministrazioni sulla scelta del criterio di aggiudicazione nelle ipotesi in cui (ai sensi del comma 4 dell’articolo 95) sia ammesso il ricorso al criterio del minor prezzo.

Sotto altro profilo, l ’esistenza di un duplice vincolo (quello derivante dalla sostanziale immodificabilità della progettazione e quello – nuovo – derivante dalla non valutabilità di opere aggiuntive) rende quanto mai difficoltosa l’enucleazione di criteri idonei a valutare gli aspetti qualitativi dell’offerta.

Ebbene, ritiene la Commissione speciale che le Linee guida in esame avrebbero potuto, al fine di garantire la promozione dell’efficienza e della qualità dell’attività amministrativa, nonché l’omogeneità dei procedimenti amministrativi, fornire indicazioni di grande utilità pratica al fine di impostare in modo adeguato la gestione del criterio di aggiudicazione in esame, alla luce dei nuovi vincoli di cui al comma 14-bis dell’articolo 95.

L’auspicata formulazione di indicazioni operative intese a suggerire alle stazioni appaltanti metodologie e parametri di valutazione della qualità delle offerte, in caso di procedure basate su un progetto esecutivo e sul criterio di aggiudicazione dell’OEPV, permetterebbe, al contempo, una gestione più utile ed efficace delle procedure e consentirebbe di superare un’impasse amministrativa, che, diversamente, risulterebbe di ardua soluzione, realizzando, in definitiva, proprio quel compito di supporto e di orientamento che il Legislatore ha inteso affidare all’ANAC (che non può intendersi esaurito da un adeguamento meramente formale del documento originario alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo correttivo).