Con sentenza n. 1058 del 15 ottobre 2014, la prima sezione del Tar Lombardia, sede di Brescia, ha affermato che le nomine di competenza dei Comuni possono essere effettuate legittimamente anche in assenza degli indirizzi consiliari di cui all’art. 42, co. 2, lett. m) del D.Lgs n. 267/2000, in quanto l’ordinamento generale contiene già dei criteri guida, che si impongono anche se non sono recepiti dai singoli enti locali.

Tra questi criteri, i principali si rinvengono, in positivo, nella preparazione professionale e, in negativo, nell’assenza di conflitti di interesse: da qui la necessità che eventuali contestazioni abbiano a fondamento la dimostrazione di un deficit curricolare o di una situazione di incompatibilità.

Per quanto attiene, invece, alla decorrenza del termine d’impugnazione, il Tar sottolinea l’applicazione, anche in questo caso, della regola generale secondo cui il termine d’impugnazione non può decorrere finché l’interesse ad agire non sia attuale.

Da ultimo, l’eventuale illegittimità nella nomina (di tutti o di una parte dei consiglieri di amministrazione di un Ente), accertata dal giudice amministrativo, fa sì che gli effetti dell’annullamento si producano soltanto dalla data di deposito della sentenza, senza alcuna caducazione automatica dei provvedimenti adottati fino a quel momento dal Cda.

L’apparenza dell’investitura e il principio di continuità degli organi amministrativi garantiscono, infatti, la validità e la stabilità dei provvedimenti assunti dall’organo illegittimamente costituito, ferma restando la facoltà di revoca una volta subentrati i nuovi componenti.

Tar Lombardia – Brescia, Sez. I – sentenza 15 ottobre 2014, n. 1058Pres. De Zotti, Est. Pedron


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