E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 8 aprile, il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”.

Il decreto prevede, in sintesi:

a) l’esclusione, per il 2013, dal Patto di stabilità interno dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale per un importo di 5 miliardi di euro per quanto riguarda gli enti locali, di 1,4 miliardi per quanto riguarda le Regioni, 500 milioni per quanto riguarda le amministrazioni centrali e 800 milioni per investimenti cofinanziati dai fondi strutturali europei, necessario a consentire il conseguimento dei target di spesa;

b) la creazione nel bilancio dello Stato di un fondo destinato al pagamento dei debiti di Regioni, Province e Comuni, articolato in tre sezioni dedicate e comunicanti tra loro, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili rispettivamente degli enti locali, delle Regioni per debiti diversi da quelli sanitari, e sempre delle Regioni ma per debiti sanitari;

c) l’incremento delle erogazioni per rimborsi di imposta per 6,5 miliardi.

Più dettagliatamente:

  • Comuni e Province, entro il prossimo 30 aprile, faranno richiesta di autorizzazione al MEF per i pagamenti da effettuare; in attesa della suddetta autorizzazione, i Comuni e le Province possono, comunque, iniziare a pagare i propri debiti nel limite del 50% dei pagamenti programmati;

  • Comuni, Province, Regioni e ASL, se non hanno disponibilità liquide, possono ottenere finanziamenti a valere sul fondo. A tal fine, entro il prossimo 30 aprile, faranno richiesta al MEF delle risorse necessarie per i pagamenti e dovranno ricevere entro il 15 maggio le relative ripartizioni, a valere sul fondo;

  • entro il 31 maggio 2013 le P.A. debitrici dovranno comunicare alle imprese creditrici il piano dei pagamenti.

In caso di richiesta di pagamenti per importi superiori alle disponibilità, le Amministrazioni seguiranno il criterio dell’anzianità del credito scaduto: prima i crediti non ceduti pro soluto in ordine di “anzianità”, poi i crediti ceduti pro soluto in ordine di “anzianità”.

Le amministrazioni che si avvarranno del finanziamento del MEF sono tenute a presentare un piano di ammortamento per la restituzione dell’anticipazione ricevuta entro un periodo di durata fino a un massimo di 30 anni e a un tasso di interesse agevolato.

Vengono previsti inoltre:

  • l’allargamento della possibilità di compensazione tra crediti e debiti con la PA, a debiti fiscali conseguenti ad atti di accertamento con adesione;

  • l’attivazione universale obbligatoria della procedura di certificazione: tutte le Amministrazioni saranno obbligate a entrare nella piattaforma informatica per la certificazione presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 20 giorni dalla sua entrata in vigore;

  • ai fini del completamento del processo di liquidazione di tutti i debiti commerciali ante 2012 non ancora estinti, tutte le Amministrazioni sono chiamate, entro il prossimo 15 settembre, alla ricognizione completa dei debiti commerciali scaduti o in scadenza, ancora pendenti, e a produrre l’elenco certificato di tutti i debiti ancora da onorare.

Da annotare, infine, alcune disposizioni in materia di spending review e di TARES:

  • con riferimento alla prima, il decreto stabilisce i criteri di ripartizione dei tagli della “spending review” nei confronti delle Province, nel caso in cui non si trovi l’intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali. Si prevede che, per gli anni 2012 e seguenti, ad eccezione del 2013 e 2014, le riduzioni saranno operate in proporzione alle spese per consumi intermedi;

  • per quanto riguarda la TARES, il decreto dà ai Comuni la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse come previsto dal DL “Salva Italia” n. 201/2011. A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione sia adottata e pubblicata dal Comune almeno trenta giorni prima della data di versamento.


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